Parliamo e scriviamo spesso del Vaticano, ma ci siamo mai chiesti come siano “configurati” il potere legislativo, esecutivo, e giudiziario, e quali siano gli enti preposti all’amministrazione dei principi fondamentali in tale Stato indipendente di soli 0,44 kmq. situato alla destra del Tevere? L’ente al quale spetta la piena sovranità e proprietà sullo Stato della Città del Vaticano si chiama Santa Sede e fa capo al Romano Pontefice (Vescovo della Chiesa di Roma). Il Papa PIO XI (1857/1939), portò a soluzione la cosiddetta “questione romana” nel 1929 con l’atto di sottomissione formale del Cav.Benito Mussolini, e di conseguenza dell’intero Stato italiano, al Vaticano, sottomissione accolta con animo grato e pio dall’allora cardinal Gasparri. Tale atto si chiama Concordato (Patti Lateranensi), attualmente vigente, anche se modificato in parte con ulteriori compromessi, nel 1984 dall’allora primo ministro Bettino Craxi, e dal cardinal Casaroli.
Papa PIO XI emanò la fondamentale, corrispondente alla costituzione di uno Stato moderno, nel 1929 (successivamente al concordato), e possiamo concludere che tutto è posto sotto l’autorità del Papa che esercita i propri poteri quale monarca assoluto. Consultando il vocabolario alla voce dittatura trovo: forma di governo in cui il potere statale è concentrato nelle mani di una sola persona, ma dato che non sono tanto “maligno” ho anche cercato la voce monarca: chi in uno Stato ha il potere sovrano; re.
La Legge Fondamentale del Vaticano è stata aggiornata modificando la precedente di PIO XI, dal Papa polacco Giovanni Paolo II ed è entrata in vigore in data 21/02/2001. Ricordo che in tale occasione venne definitivamente tolto il riferimento alla pena di morte nello Stato Vaticano. (NdA: ho messo il riferimento ad un link non di parte, ma direttamente al sito ufficiale del Vaticano)
Riporto i primi 3 articoli della Legge fondamentale attualmente in vigore:
Art. 1 1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. 2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica.
Art. 2 La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato.
Art. 3 1. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
Il Sommo Pontefice detiene in modo assoluto il potere totale: legislativo, esecutivo e giudiziario. Nel Codice di diritto canonico, abbiamo l’ulteriore conferma, e la disciplina giuridica nel caso vi sia l’ipotesi remotissima di un “eletto” privo del carattere episcopale, ed in caso di rinuncia alla nomina:
Can. 331 - Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo ufficio, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente.
Can. 332 - §1. Il Sommo Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l’elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l’eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell’accettazione. Che se l’eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.
§2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.
L’elezione del Pontefice da Wikipedia (Conclave):
“Le modalità di elezione del papa hanno subito numerose trasformazioni nel corso dei secoli. Inizialmente veniva eletto dal popolo e dal clero romano. Alcuni vennero nominati dall’imperatore del Sacro Romano Impero. Attualmente l’elezione del Papa viene decisa dai cardinali riuniti in conclave (diritto risalente al 1059) tramite votazione segreta che richiede la maggioranza dei due terzi. Il conclave si riunisce non prima di quindici giorni e non oltre i ventidue dalla morte del precedente Pontefice. I cardinali durante tutta la durata del conclave non possono avere alcun contatto con l’esterno. Per gli scrutini si tengono quattro votazioni al giorno e il loro esito è segnalato ai fedeli all’esterno con una fumata, nera se negativo, bianca se positivo. Qualsiasi maschio battezzato può essere eletto papa (sebbene l’elezione di un non vescovo sia avvenuta raramente) e se non ha ancora ricevuto gli ordini sacri gli vengono subito conferiti e viene consacrato vescovo. Le norme in vigore per la sede vacante, per lo svolgimento del conclave e per l’elezione del nuovo papa sono state promulgate nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis da papa Giovanni Paolo II nel 1996.”.
Un organo collegiale (penso che tutti sappiate quale ne sia il significato, paragonatelo per es. al concetto di “decisione collegiale” presa in una associazione, una società, ecc. secondo il diritto civile), è il Collegio dei Vescovi, discliplinato dal diritto canonico come segue (riporto per intero per una giusta valutazione della normativa nella sua interezza):
Articolo 2 - Il Collegio dei Vescovi
Can. 336 - Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
Can. 337 - §1. Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico.
§2. Esercita la medesima potestà mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale.
§3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare collegialmente il suo ufficio per la Chiesa universale.
Can. 338 - §1. Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiedendolo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti.
§2. Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel Concilio e stabilire l’ordinamento da osservare in esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice.
Can. 339 - §1. Tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi hanno il diritto e il dovere di partecipare al Concilio Ecumenico con voto deliberativo.
§2. Alcuni altri inoltre, che non sono insigniti della dignità episcopale, possono essere chiamati al Concilio Ecumenico dall’autorità suprema della Chiesa, alla quale spetta determinare il loro ruolo nel Concilio.
Can. 340 - Nel caso che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione del Concilio, questo viene interrotto per il diritto stesso, finché il nuovo Sommo Pontefice non abbia ordinato di proseguirlo o non l’abbia sciolto.
Can. 341 - §1. Non hanno forza obbligante se non quei decreti del Concilio Ecumenico che, insieme con i Padri del Concilio, siano stati approvati dal Romano Pontefice, da lui confermati e per suo comando promulgati.
§2. Perché abbiano forza obbligante devono avere la stessa conferma e promulgazione i decreti che emana il Collegio dei Vescovi quando pone un’azione propriamente collegiale secondo una modalità diversa, indetta dal Romano Pontefice o da lui deliberatamente recepita.
Un esempio di corretta applicazione dei principi democratici moderni.
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Tag: Border Zone, concordato
mstatus
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9 commenti
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17 Marzo, 2007 a 21:18
bart1
interessante e, pare, non fazioso.
incuriosito ho appreso su wikipedia che “La cittadinanza vaticana spetta ai cardinali residenti in Vaticano e a Roma, ai residenti stabili in Vaticano per ragioni di carica, dignità o impiego (solo per la durata della carica) e a coloro cui sia concesso dal Pontefice, coniugi e figli di cittadini. Tuttavia la cittadinanza vaticana si perde quando gli interessati vengono a perdere inevitabilmente uno di questi presupposti (tornando ad avere la cittadinanza originaria o quella italiana in mancanza): se ne deduce che la popolazione è temporanea, senza possibilità di crescita e che non ha quei diritti pieni che spettano al cittadino.”
perché mi ero posto il problema di chi fossero questi “sventurati” sudditi di un tale stato così poco democratico
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18 Marzo, 2007 a 15:40
Davide
“[...] il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, [...]”
-Si intende quella in val d’aosta?
Articolo molto utile….che dire, si commentano da sole queste norme. Il Vaticano è fuori da ogni concezione attuale di Stato, cioè, non capisco come possa circolare l’euro lì dentro, ad esempio
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19 Marzo, 2007 a 13:41
Emanuele
ahahahahah!
fantastico…adoro queste cose…della serie ci sputtaniamo da soli…ahahahahahah sto ancora ghignando..
Grande mstatus!
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19 Marzo, 2007 a 14:22
MenteCritica
L’indipendenza territoriale del Vaticano mi sembra un anacronismo. O dentro o fuori. Me se è fuori, deve esserlo per davvero.
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19 Marzo, 2007 a 15:36
mstatus
Quello che ho notato quando dialogo con i più o meno credenti cattolici, è che si risentono quando mi riferisco al Papa come sovrano (molti la ritengono un’offesa), rimanendoci male poi quando dimostro che quella è la corretta definizione giuridica (non possono negarlo). La stessa cosa accade quando uso il termine divinità. Il codice non parla di Dio, o altro, ma divinità. Ometto le considerazioni sulla opportunità di una tutela giuridica ad una entità che materialmente non è presente in caso di giudizio (salvo un “miracolo”). Quello che ho scritto, che scrivo, che scriverò nel mio “diabolico” disegno senza alcuna pretesa, è solo un misero tentativo di dare un corretto significato ad alcuni termini ed a alcuni concetti. Il Vaticano viene gestito così: il Sommo Pontefice è un sovrano che detiene i tre poteri fondamentali di uno stato, ovvero il potere statale è concentrato nelle mani di un’unica persona. Punto. Per me ognuno può credere a ciò che gli pare, babbo natale compreso, solo iniziamo a dargli il giusto peso….
Per quanto riguarda la residenza in Vaticano, ringrazio l’amico Bart1, per la precisazione.
Saluti a tutti
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20 Marzo, 2007 a 9:20
serpiko
“[...] Tuttavia la cittadinanza vaticana si perde quando gli interessati vengono a perdere inevitabilmente uno di questi presupposti (tornando ad avere la cittadinanza originaria o quella italiana in mancanza) [...]”
In pratica, siamo la pattumiera del Vaticano…
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6 Maggio, 2007 a 16:37
Mr.Sun
Troppa ricchezza nel Vaticano…Dio non ha niente a che fare con queste persone…si dice che nel Vaticano ci siano tesori inestimabili..e allora cosa predica questa gente..il bene?..aiutiamo i più bisogosi?… E’ il caso di Emanuela Orlandi?..Troppi misteri nel Nostro Paese…ovviamente creati!!
…che Dio vi illumini!!
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1 Giugno, 2007 a 20:15
paulo antonio rodrigues gouveia
excelentissimo padre de roma , ha muito gostaria de lhe falar , vossa senhoria disse aqui no brasil , que a igreja esta entre a primeira e asegunda vinda de cristo . pois eu estou aqui para avaliar e da o veredito final . senhor padre de roma . agradeço pelo o que vois estais fazendo pelo povo , agora posso ver e ouvir o vosso trabalho , que é gratificante espero em breve vê-lo. estou vestido com a roupa que ganhei do rei salomão . bata branca , com bordado no centro , na cor verde , azul amarela e vermalha . obrigado pela evangelização .
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2 Giugno, 2007 a 17:10
mstatus
Carissmo Sig. Paulo Antonio Rodrigues Gouveia, se il suo scritto è riferito a me (Mstatus), non conoscendo la lingua in cui Lei si esprime, e non avendo ben, per non dire proprio del tutto, compreso la sua richiesta, mi sono premurato di attivarmi presso MC affinchè mi venga procurata una adeguata traduzione.
La saluto cordialmente
Mstatus
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