Stressati. Esposti al frastuono della vita. Strenui combattenti alle prese con l’assordante quotidianità, ci consola il pensiero del rientro, a fine giornata, nelle nostre case, deputate ad accogliere il “riposo del guerriero”.
Ma…
Cosa fare se il nostro dirimpettaio ha una progenie vivace? L’inquilino del piano inferiore è un trombettista jazz? Quello del piano inferiore un ballerino di tip-tap?

Soccombere o…cambiare casa. Fino all’anno scorso. Oggi possiamo prenderci una bella rivincita grazie ad una sentenza, del Tribunale di Torino, che ha riesumato una legge sull’isolamento acustico dei fabbricati, inapplicata da dieci anni.
Il caso nasce in seguito alla denuncia di un cittadino che, appena entrato nell’appartamento acquistato da un costruttore (costo 225mila euro), ha visto infrangersi il suo desiderio/bisogno di calma e riposo contro il muro troppo sottile del suo appartamento: l’inconsistenza dell’isolamento acustico è tale da non attutire neanche il calpestio dell’inquilino del piano superiore. Parte il ricorso al Tribunale, richiamando il decreto del Presidente del Consiglio del 1977 1997 che fissa i limiti minimi per l’isolamento degli edifici in base alla tipologia d’uso.
Effettuati i controlli da parte del Ctu, consulente tecnico d’ufficio, i valori risultano superati, la legge viene applicata e il costruttore, che è anche venditore, è condannato a risarcire il 20% della somma pagata per la casa come riduzione del prezzo.
Sentenza analoga a Como dove, per quattro appartamenti di un complesso, i periti hanno valutato un risarcimento di 500mila euro per l’isolamento acustico insufficiente.
Il numero delle cause sta aumentando grazie al diffondersi, soprattutto tra i non addetti ai lavori, della conoscenza di questa norma valida anche per gli uffici, i negozi, le strutture commerciali.
La normativa non fissa limiti all’anno di costruzione e dato che non è raro incorrerre in “dimenticanze” (capita quando si devono abbassare i costi di produzione negli appartamenti) soprattutto a livello di isolamento acustico…
Orecchie aperte, la legge ci tutela!
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Tag: condomini, legge, rispetto
Luna
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8 commenti
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30 Settembre, 2008 a 8:55
Laura Costantini
Grazie di questa segnalazione. Voglio subito rivolgermi a chi di dovere perche’ non ce la faccio proprio piu’ e prima di assassinare in modo crudele e cruento i miei vicini maleducati, forse posso ovviare in maniera meno eclatante ;-)))
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Tritumbani reply on Settembre 30th, 2008 11:08:
Se il problema sono i vicini hai sempre la possibilità di ricorrere al codice civile, con limiti molto più stretti sul disturbo da rumore, altrimenti puoi sempre metterti d’accordo con loro per denunciare insieme il costruttore.
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30 Settembre, 2008 a 9:20
Lara
Accidenti, saperlo prima…
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30 Settembre, 2008 a 9:35
Sara
…E l’ASL per dare l’abitabilità deve prima controllare il livello di isolamento acustico secondo la norma che tu hai appena citato. E’ strano come sia così ligia con le abitazioni private e singole e come invece si “dimentichi” coi grandi costruttori di palazzi, dove peraltro l’isolamento acustico è più importante!
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30 Settembre, 2008 a 10:09
ilBuonPeppe
Una buona notizia ogni tanto…
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30 Settembre, 2008 a 10:33
Tritumbani
Bene!
Solo qualche precisazione
1 Il DPCM è del 05/12/97 e non del 77
2 Non credo si possa applicare retroattivamente, per cui vale solo per le nuove costruzioni.
3 I nuovi regolamenti edilizi permettono di derogare alle volumetrie per l’isolamento termo acustico, per cui i costruttori non hanno neanche la scusa che non c’è spazio per gli isolanti .
(mi hanno chiesto cosa fare per una serie di palazzine in costruzione e hanno usato questa scusa, un pavimento galleggiante può richiedere fino a 40 cm di spessore)
4 Spesso le società che costruiscono falliscono (!) al termine delle vendite Io sto ancora cercando di capire se posso prendermela con l’appaltatore per casa mia
5 Posso affermare che in buona percentuale almeno al sud, tale norma è completamente disattesa (C’é da dire che è comunque abbastanza difficile rispettare tutti i parametri, specie per chi non c’è abituato
)
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Comandante Nebbia reply on Settembre 30th, 2008 10:48:
grazie per la correzione.
provvedo
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30 Settembre, 2008 a 11:04
Silent Enigma
utilissima questa segnalazione!
copio e incollo
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