Lettera ad uno (S)conosciuto
26 gennaio, 2008 di Luna
Archiviato in Democrazia e Diritti, Vere Donne
Caro (S)conosciuto,
(come ben sai “S” è l’iniziale del tuo nome…)
Anzitutto ti ringrazio! E come vedi lo faccio pubblicamente. Per le belle frasi che mi scrivi, per i complimenti che mi fai, per il “desiderio tuo” di conoscermi. Ti ringrazio per i mille messaggi pvt che ogni giorno mi invii, (per non farmi sentire sola… da cosa tu abbia dedotto che io mi senta sola non lo so!).
Ti ringrazio per il “desiderio tuo” di voler sentire la mia voce, di “consolarmi” (come ti ho già detto ho superato i miei traumi adolescenziali), ti ringrazio per la certezza che hai (nel tuo cuore) di essere l’uomo adatto a me! (nonostante io ti abbia “assicurato” che non sto cercando un uomo da avere al mio fianco!).
Caro (S)conosciuto,
alla fine ho parlato di te ad un mio amico psicologo, più che altro per avere un consiglio, un suggerimento sul come comportarmi con te, per non ferirti, per non farti sentire rifiutato, dal momento che io gradirei (te l’ho già scritto ricordi?) non ricevere più tante e tali “attenzioni”.
Sai cosa mi ha risposto lo psicologo?
Di rivolgermi alla polizia, perchè il mio (tuo) potrebbe essere un caso di “STALKING“!
Non lo farò! Non ti denuncerò, spero che queste poche righe siano sufficienti a farti desistere dal continuare ad importunarmi.
Luna

Fortunatamente il testo di cui sopra è frutto della mia immaginazione.
Ma lo STALKING esiste e molte (troppe) donne sono vittime di molestatori, persecutori. Sadici che perseverano nel loro sadismo perchè non ottengono una risposta masochista. L’ultimo atto, in molti casi, è la violenza. Cosa dice la legge in merito?
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Nel nostro Paese è anche possibile che possano essere stati fattori culturali e sociali a far sì che il fenomeno dello stalking, sia meno prevalente, ma una migliore attenzione ci permetterà, in futuro, una consapevolezza maggiore del problema. Sicuramente dal punto di vista legislativo non ci troviamo in una posizione avanzata rispetto alla considerazione del problema. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada, hanno cercato, nel corso degli anni, di sviluppare una legislazione, sul problema del molestatore assillante, vediamo qui brevemente come:
La giurisprudenza Americana, è stata la prima ad affrontare specificatamente il problema della definizione dello stalking. Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione, l’Attorney General, attraverso il National Istitute of Justice, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri. Entro la fine del 1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking.
La maggior parte di esse definiscono lo stalking come “L’intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona”. Alcuni stati chiedono che insieme alla molestia esista una “minaccia credibile” e che sia verosimile che il persecutore possa attuare la minaccia, per essere perseguito.
Alcuni stati, in mancanza della minaccia esplicita prevedono pene meno gravi trattandolo come semplice molestia.
In Canada è considerato delitto di molestia criminale “…molestare intenzionalmente o imprudentemente un’altra persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo o comunicando con quella persona e conoscenti anche indirettamente; 2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede o si trova; 3) mettendo in atto condotta minacciosa di qualsiasi tipo diretta a quella persona ed ai suoi familiari, tale da far temere per la sua sicurezza”
Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare in modo più mirato, rispetto alla legislazione precedente, i comportamenti di molestia. L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra. Se una persona ragionevole, in possesso delle medesime informazioni, pensasse che la condotta dell’imputato corrisponde a molestia, ciò significherebbe che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere ,che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”, è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte.
In Italia?

In Italia le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti, quando integrano la fattispecie prevista dall’art. 660 c.p., sul reato sessuale. In armonia con la cultura penalistica italiana, la molestia assillante non si ascrive all’interno di questo reato, ma si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino a comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica).
Nelle legislazioni esaminate quindi non esiste accordo minimo circa la necessità della presenza di minacce esplicite da parte del molestatore per definire il reato. Prevale la tendenza al assumere come decisivo il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, con le ovvie difficoltà relative a discriminare i casi più lievi, da quelli che possono sconfinare con tentativi di corteggiamento, magari goffi e da parte di persone con scarse abilità sociali.
In “armonia con la cultura penalistica italiana’”? Cosa vuole dire? Che per non distruggere l’armonia della politica italiana lasciamo che venga “distrutta” la vita delle donne molestate?
Potremmo, armoniosamente, chiedere al nostro Stalker di “violentarci” per poterlo poi denunciare e attendere che giustizia sia fatta!(nella speranza che, vista la lungaggine della nostra giustizia, nel frattempo lui(lo stalker) non ci abbia uccise! !)
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Luna
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2008







Articolo originale, purtroppo e` vero, la legge italiana e` un po’ troppo permissiva con i molestatori, specie con quelli (e sono molti) con il cervello non del tutto a posto e che quindi mal recepiscono eventuali avvertimenti e/o provvedimenti ristrettivi.
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i miei complimenti luna
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