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DDL Mastella: Ma non Doveva Riguardare le Intercettazioni?

20 aprile, 2007 di tusaichi  
Archiviato in Democrazia e Diritti



dgs_tre_scimmiette.gifIl giorno 17 aprile 2007 la camera dei deputati approva con 447 voti favorevoli e 7 astenuti il disegno di legge mastella riguardo alle intercettazioni. mastella è evidentemente un fan di Dumas padre. Altrimenti non avrebbe dato un nome simile al suo ddl.
Dumas ci ha insegnato che non importa il titolo dato ad un’opera: nel suo “i tre moschettieri”, infatti, narra essenzialmente la storia del quarto. Così ha fatto il ministro della giustizia clemente mastella.
Se si leggono i lanci di agenzia, il ddl mastella sembra un semplice provvedimento atto ad inasprire le pene per colui che pubblica in toto o in parte atti protetti da segreto. Il giornalista (perchè è di questa categoria che si tratta) che prima incappava in una pena di 30 giorni di carcere o, in alternativa, in una multa di massimo 258 euro per tale reato, si vede ora confermata la pena detentiva (restano i 30 giorni di carcere) e aumentata la pena pecuniaria fino a 100.000 euro (centomila) per lo stesso reato.
Già a questo punto sorge un primo dubbio: perchè la pena detentiva rimane invariata e la pecuniaria è così aumentata?
Cercando altre fonti meno riassuntive e più complete si capisce anche cosa ha a che fare tale ddl con le intercettazioni. In pratica vengono sottoposte alla Corte dei conti le spese sostenute per le intercettazioni.
Già, le intercettazioni costano. Nel 2006 i pm hanno autorizzato 808 autorizzazioni per un costo totale di 1.638.100 euro. A fare un calcolo semplice ogni intercettazione è costata (mediamente) 2027 euro e 35 centesimi. Questa la molla (dice mastella) che ha fatto scattare l’esigenza di un disegno legge atto a ridimensionare tale pratica investigativa. Il ddl si presenta così una entità biplanare: da una parte limita le “intrusioni” della stampa, dall’altra quella degli investigatori. Se poi volessimo andare a leggere tutto-tutto, allora ci accorgeremmo di alcune novità particolarmente “singolari”:

1- Il ddl vieta poi la “pubblicazione, anche parziale o per riassunto” degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non piu’ coperti da segreto, “fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”.

2- Il ddl vieta la pubblicazione, anche solo nel contenuto, “della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico e telematico, anche se non piu’ coperti da segreto

3- Il ddl consente la pubblicazione di provvedimenti emessi in materia di misure cautelari “nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza

4- Il ddl, per quanto riguarda invece le intercettazioni e i dossier illecitamente formati, stabilisce che questi “non possono essere acquisiti ne’ in alcun modo utilizzati tranne che come corpo di reato”

Questi sono i quattro punti più oscuri del disegno di legge. A me il burocratese è sempre stato ostile, ergo: posso tradurli?

1- non si può sapere se una persona è indagata per un qualche reato fino alla fine dell’udienza preliminare. Ora, visto che durante l’udienza preliminare si possono attuare due riti alternativi (il patteggiamento e il rito abbreviato), ciò significa che arriveremmo al paradosso di sapere prima la pena del reo-confesso e poi il suo reato.

2- non potremmo sapere chi altro è stato coinvolto in un misfatto a meno che costui non abbia avuto un ruolo principale (indagato) nel reato. Ovvero, scomparirà dai giornali la locuzione “persona informata dei fatti”. Altresì: nessuno potrà essere giudicato dalle sue compagnie. (nomi? berlusconi, andreotti…)

3- non potremo sapere chi è l’indagato prima dell’indagato stesso. Ovvero per sapere che Tizio ha ricevuto un avviso di garanzia dovremo aspettare che sia Tizio stesso a dircelo!

4- se si acquisisce una informazione in modo illecito (anche se è una informazione esatta) non è possibile renderla pubblica. Anzi, il dossier non avrà altro uso che essere una prova del reato commesso dal redattore.

Il punto su cui fa forza questo disegno legge è la grandissima influenza che ha (avuto, iniziamo ad usare il passato) la stampa sui processi giudiziari. L’esempio lampante (lo specchio per le allodole) è stato il processo noto col nome di Cogne. Vi diranno che questo ddl è stato concepito per rendere più autonomi i processi giudiziari, per evitare inquinamenti vari, per far svolgere meglio ai giudici il loro lavoro.

La Federazione Nazionale Stampa Italiana scrive due righe a proposito di tale ddl e (incredibile, non ho parole) si lamenta solo del fatto che vengano inasprite le pene per il giornalista. Non dice altro.

Riflessione dell’autore

- se passerà questo ddl così come è stato concepito non avrà più senso comperare giornali: li troveremo pieni di sport, di panda nati in cattività e di rubriche di cucina-spettacoli. Personalmente, sono quasi certo che diventerà presto legge. Infondo non è altro che una tutela per chi comanda.

- i danneggiati finali non saranno tanti gli organi di stampa, quanto coloro che da questi si aspetteranno verità. Noi.

- se la stampa avesse svolto (svolgesse) veramente bene il suo lavoro non saremmo arrivati a questo punto. Purtroppo anche stavolta rende chiaro che non può contrastare chi legifera.

L’unico giornale a cui (illusoriamente) mi appiglio per un barlume di verità è ora in sciopero.

Io ho sinceramente paura per il futuro, ho paura che verremo tenuti all’oscuro di una fetta sempre più grande di informazione, ma non ce ne accorgeremo perchè verrà rimpiazzata da notizie create ad hoc per farci credere che un dibattito esista ancora.

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Comments

33 Risposte a “DDL Mastella: Ma non Doveva Riguardare le Intercettazioni?”
  1. MenteCritica scrive:

    Bisogna mettere alcuni pezzi insieme e si ha il quadro liberticida di questi ultimi anni. Legge elettorale e conflitto d’interessi compreso.

  2. marco il buono scrive:

    infatti.

  3. Emanuele scrive:

    Ottimo tusaichi, articolo che inquadra bene la questione.
    Quello che non ha finito Silviuccio lo finisce Clementino. E buonanotte agli ultimi residui moribondi di informazione.
    Beh ma tanto adesso c’è il nuovo partito deficienti e il remake del partito socialista. Vedrai che ci pensano loro. Fanno tutto loro. Eh si.

  4. tusaichi scrive:

    mumble mumble.
    possibile che ieri eravam più liberi di oggi?

  5. marco panattoni scrive:

    “1- non si può sapere se una persona è indagata per un qualche reato fino alla fine dell’udienza preliminare. Ora, visto che durante l’udienza preliminare si possono attuare due riti alternativi (il patteggiamento e il rito abbreviato), ciò significa che arriveremmo al paradosso di sapere prima la pena del reo-confesso e poi il suo reato.”

    NON E’ VERO. Ho subito un processo penale, quindi parlo per esperienza. Tu vieni immediatamente a sapere se sei indagato, e funziona così. Uno ti denuncia, il GIP decide di procedere, ed a te suonano il campanello i carabinieri che ti invitano ad andare in caserma. Invito ovviamente senza possibilità di rifiuto. Lì ti danno un bellissimo AVVISO DI GARANZIA, e sai che stanno indagando su di te. L’udienza preliminare è successiva. Le ho vissute di persona queste cose, quindi hai detto una grave inesattezza.

    “2- non potremmo sapere chi altro è stato coinvolto in un misfatto a meno che costui non abbia avuto un ruolo principale (indagato) nel reato. Ovvero, scomparirà dai giornali la locuzione “persona informata dei fatti”. Altresì: nessuno potrà essere giudicato dalle sue compagnie. (nomi? berlusconi, andreotti…)”

    E’ GIUSTO IL SENSO DELLA LEGGE E SBAGLIATO IL TUO COMMENTO. Ed il senso della norma è che se tu telefoni ad un delinquente ma non lo sai, non credo che chiedi la fedina penale ai tuoi conoscenti, non puoi essere sputtanato. Tra l’altro è così in tutto il mondo.

    “3- Il ddl consente la pubblicazione di provvedimenti emessi in materia di misure cautelari “nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza“

    PROBABILMENTE NON SAI LEGGERE L’ITALIANO. Infatti tu dici:

    “3- non potremo sapere chi è l’indagato prima dell’indagato stesso. Ovvero per sapere che Tizio ha ricevuto un avviso di garanzia dovremo aspettare che sia Tizio stesso a dircelo!”.

    Non è l’indagato a dirtelo. Gli atti processuali sono pubblici e depositati in cancelleria del tribunale, e quindi non serve che te lo dica l’indagato ma se fai richiesta hai diritto a vedere gli atti depositati.
    Saviano, quando ha scritto il bellissimo libro GOMORRA, ha citato atti giudiziari, non sono mica segreti.

    il tuo commento è insensato e demagogico. Se passa il DDL, e tu hai un tuo amico che spaccia cocaina e non lo sai, eviti di essere sputtanato con il mondo come amico di uno spacciatore.
    Il decreto non tutela i delinquenti, tutela chi non c’entra un cazzo.

    Ed è giusto che i giornali non possano pubblicare notizie celate dal segreto istruttorio, altrimenti che cazzo di segreto è.
    Poi prima di scrivere minchiate su come funzionano avvisi di garanzie ed udienze preliminari, informati.

    Ah, nel processo penale poi mi hanno assolto.

  6. marco panattoni scrive:

    Ah, sempre a proposito del rischio “sbatti il mostro in prima pagina”, guardati il film su GIROLIMONI, di Alberto Sordi.

    e’ una storia vera di una persona distrutta dai media perchè presunto criminale, poi innocente con due righe in ultima pagina e la vita distrutta.

    queste cose in un paese civile non devono accadere.

  7. Davide@work scrive:

    non potremo sapere chi è l’indagato prima dell’indagato stesso.

    Grazie al cazzo, queste sono mere garanzie costituzionali già vigenti. Comunque tu nel punto 3 parli di “misure cautelari”: se ti riferisci a quelle personali, vuoi conoscerle prima dell’indagato? Intercettando la corrispondenza? Boh. Non capisco come si inserisce qui l’avviso di garanzia (cioè di inizio delle indagini). Tra l’altro, si chiama di garanzia per l’indagato, mica per altri. ;-)

    ciò significa che arriveremmo al paradosso di sapere prima la pena del reo-confesso e poi il suo reato.

    Bah, gli istituti del rito abbreviato e del patteggiamento servono a snellire le procedure e far confessare i colpevoli. Credo che si verrebbe a conoscere la pena contestualmente al reato ascritto. Come oggidì, del resto.

    non si può sapere se una persona è indagata per un qualche reato fino alla fine dell’udienza preliminare

    Qui sono anche d’accordo, perché si evita il processo mediatico e la figuremmé in caso di “non luogo a procedere”. Del resto si è imputati solo dopo la disposizione di rinvio a giudizio. Prima si è solo indagati. E comunque, anche da imputati vige la presunzione “di non colpevolezza” fino a sentenza definitiva (per essere pignoli).

    i danneggiati finali non saranno tanti gli organi di stampa, quanto coloro che da questi si aspetteranno verità. Noi.

    Mi ricollego al rischio-gogna. Pensa ad Azouz di Como, ad esempio: la verità non sta sui giornali (tu stesso lo confermi poco dopo nelle riflessioni). Penso che attendere la verità processuale – che non è Verità, sia ben chiaro – non sia un delitto. Poi, certo, la libertà d’informazione è compressa.
    Ma, come diceva il mio prof di economia politica, la coperta è corta, e se la tiri da una parte, resterà scoperta l’altra.

    scomparirà dai giornali la locuzione “persona informata dei fatti”. Altresì: nessuno potrà essere giudicato dalle sue compagnie.

    ma non scomparirà certo nel mandato a comparire che arriverà alla persona informata sui fatti! E poi, giudicato da chi? da te lettore, da te giornalista che fai il titolone o dal giudice che è lì apposta?

    NB: queste sono considerazioni in base all’articolo. Quando avrò letto il testo del ddl magari mi farò un’idea diversa. Chissà.

  8. Davide@work scrive:

    @MC: legge elettorale e conflitto d’interessi sono molto più liberticidi di questi provvedimenti all’acqua di rose che comunque, essendo al limite in favor rei, sono costituzionalmente accettabili.

  9. tusaichi scrive:

    allora…
    punto1) io ho scritto di udienza preliminare e di indagato. Non ho nominato l’avviso di garanzia. Non ho quindi capito la relazione tra la tua esperienza e il primo punto. Anzi, mi sembra che tu confermi quanto dico io, cioè che non potremo più sapere chi ha ricevuto avvisi di garanzia.
    dove è l’inesattezza?

    punto2) è la tua personale opinione e scriverla in maiuscolo non ti le da valore aggiunto. (anzi, ti invito a ricordare il proverbio con lo zoppo e il zoppicare)

    punto3) la mia era una provocazione e questa mia intenzione è intuibile dal fatto che contiene l’unico punto esclamativo di tutto il pezzo. Era altresì un modo per prendere in giro persone che, avvalendosi del loro potere mediatico, influenzano l’opinione pubblica. Inoltre ti pongo un quesito: se colui al quale sta per essere notificato un avviso di garanzia muore (fugge) prima di ricevere “l’invito” dei carabinieri, si potrà saperlo?
    se passa questa legge mi sembra di no.
    Aggiungo poi una considerazione: la stampa, il diritto di informare, può venire dopo l’accertamento di una singola persona?
    Credo ti sia sfuggito il fatto che in nome di una più rigorosa privacy (che va tutta a favore di chi commette, o è indagato per, un reato) il diritto del pubblico di sapere.

    Poi, visto che insisti con l’amico spacciatore… domandati se una persona che spaccia (o che compie altro crimine) può esserti amico. Domandati se una persona così è degna di ricevere una tua telefonata.
    …o di farti da stalliere… (chissà se questa l’hai capita)

    Ultimo punto, tu scrivi:
    “Ed è giusto che i giornali non possano pubblicare notizie celate dal segreto istruttorio…”
    e io ti invito solamente a rileggere le parti in grassetto nei primi due punti del mio pezzo. Non credo serva perdere altro tempo.

    In futuro, se vorrai una risposta (così) articolata ad una tua critica, ti prego di moderare molto i toni del linguaggio.
    grazie.

  10. tusaichi scrive:

    precisiamo:
    il mio commento precedente è in risposta al solo panattoni.

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